lunedì 26 ottobre 2009

diritti alle mamme!


Vi voglio parlare di due tipi di diritto riservati a noi mamme e papà di cui purtroppo si è poco a conoscenza.

Il primo è il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione.
Tutti sicuramente lo conosciamo e sappiamo che si tratta di una prestazione a sostegno del reddito concessa dall'Inps a quei lavoratori che vengono a trovarsi senza lavoro, quindi senza retribuzione, per determinate ragioni stabilite dalla legge.
Tra queste ragioni troviamo chiaramente il licenziamento, la scadenza del contratto, la sospensione per mancanza di lavoro ed infine le dimissioni per giusta causa determinate da:
- molestie sessuali;
- mancato pagamento della retribuzione;
- modifica peggiorativa delle mansioni lavorative;
- il cosiddetto mobbing;
- notevole variazione delle condizioni di lavoro a seguito della cessione
dell’azienda ad altre persone, fisiche o giuridiche;
- spostamento del lavoratore da una sede all’altra, senza comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- comportamento ingiurioso del superiore gerarchico.
Ecco quello che normalmente trovi sull' argomento.
Ed ecco perchè quando decisi di lasciare il lavoro dopo la nascita della mia seconda figlia, decisione assolutamente non facile, non credevo di aver alcun diritto.
Così firmai le mie dimissioni ed andai all'Ispettorato del Lavoro a farle convalidare.
L'impiegata di turno si guardò bene dall'illustrarmi i miei diritti. Fu invece una ragazza con cui mi misi a chiacchierare così per caso all'uscita che mi disse che qualche diritto invece c'era.
Ed ecco come scoprii che tra le dimissioni per giusta causa erano comprese le dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri che si dimettono durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento (dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento del 1° anno di età del bambino). Anche in questo caso è previsto il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione.

Il secondo caso di cui vi voglio parlare è il diritto ai riposi giornalieri (allattamennto).
Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre può fruire di due periodi di riposo di un’ora, anche cumulabili nella giornata, con diritto di uscire dal luogo di lavoro, per provvedere alle esigenze del bambino. Spetta un solo periodo di riposo di un’ora se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a sei ore, comprese le ore di allattamento.
Originariamente tale possibilità era strettamente collegata alle necessità proprie dell’allattamento, ma successivamente con la Legge n. 1204/1971 (all’art. 10), si estese il senso di tale diritto: i riposi giornalieri diventarono un modo per assicurare alla madre la possibilità di assolvere ai compiti delicati e impegnativi legati alle esigenze del neonato nel primo anno di vita.
Ed ecco il motivo per cui oggi, anche se non tutti ne sono al corrente, potrà essere il padre lavoratore ad usufruire di tale diritto in alternativa alla madre, anche nel caso di condizione di lavoro autonomo della madre.

In generale il mio consiglio è quello di informarsi sempre sui propri diritti, anche andando a spulciare bene le leggi, così non correrete il rischio di farvi sfuggire qualche preziosa occasione per facilitare un po' il vostro difficile ruolo di genitori.

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